Demografici

Ultima modifica 12 gennaio 2024

L’ufficio si occupa di tutte le procedure riguardanti le seguenti materie e servizi: anagrafe stato civile elettorale leva militare attribuzione della numerazione civica concessioni cimiteriali

Municipium

Competenze

L’Anagrafe della popolazione residente ha la funzione di registrare gli abitanti residenti nel Comune, sia come singoli, che come componenti di una famiglia o di una convivenza, nonché le successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa.  Per persone residenti s’intendono quelle aventi la dimora abituale nel Comune.  L’art. 43, c.2 del Codice Civile definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha stabilito la propria dimora abituale (cioè dove vive “effettivamente”).  Le dichiarazioni prescritte dalla legge e dal regolamento anagrafico hanno carattere d’obbligo e devono essere effettuate nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Gli effetti giuridici della dichiarazione anagrafica decorrono dalla data della dichiarazione fatta all'Ufficio Anagrafe.  Stato Civile  L’ordinamento dello stato civile è disciplinato dal D.P.R. 3 novembre 2000 n.396, ed individua lo status della persona in seno a due ambiti sociali: lo Stato e la famiglia.  Il compito dell’Ufficiale dello Stato Civile è quello di formare, archiviare, conservare e aggiornare tutti gli atti dello stato civile e rilasciare, nei casi previsti, i relativi estratti e certificati.  Gli atti di stato civile riguardano la nascita, il matrimonio, la cittadinanza e la morte.  La formazione degli atti dello stato civile può avvenire in tre modi:  per iscrizione: registrazione degli atti ricevuti direttamente dall’ ufficiale dello stato civile; per trascrizione: la registrazione che ha per oggetto gli atti ricevuti da altro pubblico ufficiale o emessi da altra autorità; per annotazione: una registrazione accessoria ad altro atto già registrato.  Elettorale  Le funzioni svolte dall’Ufficio Elettorale sono le seguenti:  Consultazioni elettorali Revisioni Liste elettorali Albo scrutatori Albo Presidenti di Seggio Elettorale Giudici Popolari Segreteria Commissione Elettorale Comunale Rilascio tessera elettorale È elettore ogni cittadino italiano maggiorenne che non sia stato interdetto dall'esercizio dei diritti politici.

MATRIMIONIO: 

  • MATRIMONIO CIVILE. Il matrimonio civile è celebrato dal Sindaco o da un suo delegato alla presenza di due testimoni. In caso di cittadini stranieri è richiesta anche la presenza di un interprete, individuato dai nubendi. La cerimonia è pubblica. Per dettagli, consultare la pagina apposita.
  • MATRIMONIO RELIGIOSO. Per la celebrazione del matrimonio concordatario (con rito cattolico riconosciuto agli effetti civili) o di altri culti riconosciuti dallo Stato italiano, gli sposi devono presentarsi presso l’Ufficio di Stato Civile muniti della richiesta di pubblicazioni rilasciata dal parroco o dal ministro di culto (completa del decreto di nomina da parte del Ministero dell'Interno) e di una marca da bollo da € 16 (2 marche se uno degli sposi è residente in altro Comune).
    I documenti necessari per procedere alle pubblicazioni di matrimonio vengono richiesti d’ufficio; una volta eseguite, viene rilasciato il certificato che serve per contrarre matrimonio sia civile, sia religioso, sia concordatario (con rito cattolico) e che deve essere consegnato al parroco che ha fatto la richiesta.
    Il parroco o il ministro del culto celebra il matrimonio religioso e, entro i successivi cinque giorni, presenta l’atto di matrimonio al Comune nel cui territorio è stato celebrato ai fini della trascrizione.
    Nel caso di sposi con residenza diversa da quella del luogo di celebrazione, l’Ufficiale dello Stato Civile provvederà a trasmettere copia dell’atto trascritto ai Comuni di residenza.
  • PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO. La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte di due cittadini, italiani o stranieri, di cui almeno uno avente la residenza in Italia. Per dettagli, consultare l'apposita pagina.
DENUNCIA DI MORTE. La denuncia di morte deve essere effettuata entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto: se il decesso è avvenuto presso l'abitazione, la denuncia è resa da un familiare, da persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso; se il decesso è avvenuto in un opsedale o in una casa di cura, provvede la Direzione sanitaria della struttura stessa.
Qualora il decesso avvenga in un giorni di chiusura dell'ufficio, telefonare al numero 333.1348570. (Reperibilità)
Le fasce orarie di reperibilità sono le seguenti:
PREFESTIVO: 9:00-14:00
FESTIVO: 9:00-12:00
Per la denuncia occorre presentare all'Ufficio la scheda ISTAT di morte compilata dal medico curante ed il certificato necroscopico; tale documentazione è necessaria per ottenere l'autorizzazione alla inumazione, tumulazione o alla eventuale pratica per la cremazione ed ai fini del trasporto del cadavere. 
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Tipo di organizzazione

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Persone che compongono la struttura

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Elenco servizi offerti

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Ulteriori Informazioni

Orari apertura - PREVIO APPUNTAMENTO:

Lunedì 9:00 11:30    
martedì 11:30 13:30    
Mercoledì 9:00 11:30
giovedì 15:30 17:30 
Venerdì 9:00 11:30     

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